PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalità).

      1. La presente legge individua i princìpi fondamentali che informano l'attivazione e le modalità di fornitura e fruizione di informazioni o prestazioni dei servizi per accesso da reti telefoniche fisse o da reti mobili ad INTERNET con tariffazione specifica di cui alle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000 e n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, pubblicate, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 169 del 21 luglio 2000 e n. 103 del 4 maggio 2002, fissando le norme di comportamento per ciascuno dei soggetti interessati di cui all'articolo 2.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Agli effetti della presente legge si intende per:

          a) servizi per accesso da reti telefoniche fisse o da reti mobili ad INTERNET con tariffazione specifica, tutti i servizi che consentono, previa richiesta scritta dell'utente e tramite l'uso di un numero univoco a livello nazionale della rete telefonica fissa o mobile per i servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica, l'accesso a pagamento, da parte degli utenti telefonici, a informazioni o prestazioni, di tipo vocale e testuale, testuale e grafico, rese disponibili da fornitori, direttamente ovvero tramite centri servizi;

          b) concessionario del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione, la società che gestisce la rete di telecomunicazione e la rete del servizio

 

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radiomobile di comunicazione, sulle quali sono trasportate le informazioni o le prestazioni dei servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica;

          c) gestore del centro servizi, il soggetto che, con l'utilizzo di opportuni apparati, consente di acquisire le informazioni o le prestazioni di servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica messe a disposizione dai fornitori delle stesse e distribuite mediante la rete di telecomunicazione e la rete del servizio radiomobile di comunicazione previa richiesta scritta da parte dell'utente;

          d) fornitore di informazioni o prestazioni dei servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica, il soggetto che professionalmente fornisce informazioni o prestazioni in forza di un contratto con il centro servizi e nel rispetto della presente legge;

          e) utente, qualsiasi soggetto che, in quanto utente della rete di telecomunicazioni e della rete del servizio radiomobile di comunicazione, acceda, previa richiesta scritta, a informazioni o prestazioni di servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica.

Art. 3.
(Attivazione).

      1. L'attivazione delle utenze relative ai servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica può avvenire soltanto su espressa richiesta scritta dell'utente.
      2. Il concessionario della rete è tenuto a disattivare gratuitamente e automaticamente entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge le linee dei servizi già attivate, rimanendo fissato, entro lo stesso periodo, il termine per evitare la disattivazione dei servizi, previa espressa richiesta scritta da parte dell'utente.
      3. Il concessionario della rete è altresì tenuto ad informare l'utente dell'avvenuto mantenimento o dell'avvenuta e nuova

 

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attivazione del servizio sui primi due bollettini di tariffazione successivi.
      4. Il Ministro delle comunicazioni, per servizi di particolare utilità sociale, ovvero di esclusiva natura culturale, può autorizzare la deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
      5. Il concessionario della rete che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 250.000 euro.

Art. 4.
(Ingannevolezza).

      1. I servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica non devono avere per oggetto la fornitura di informazioni o prestazioni errate, inesistenti o non rispondenti alla realtà e non devono indurre in errore l'utente a causa di omissioni, ambiguità o esagerazioni non immediatamente e palesemente riconoscibili come tali. Per le informazioni o prestazioni relative a dati, fatti o circostanze suscettibili di subire variazioni nel corso del tempo, ed in particolare nel corso di ventiquattro ore, i servizi suddetti contengono anche l'indicazione della data e dell'ora cui risale l'aggiornamento delle informazioni o prestazioni fornite.
      2. I servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica non devono indurre in errore circa il contenuto ed il costo delle informazioni o prestazioni offerte. I servizi, in relazione alla unicità o molteplicità delle informazioni o delle prestazioni fornite e alla semplicità o complessità dei messaggi relativi, non devono essere irragionevolmente prolungati o contenere pause che ne amplino artificiosamente la durata o le modalità di accesso e consultazione.
      3. I servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica, che offrono all'utente la possibilità di ricevere premi o altri vantaggi, non devono essere strutturati in modo da far corrispondere la probabilità di ottenere il premio o il

 

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vantaggio o l'ammontare del valore di questi, in tutto o in parte, alla durata della chiamata telefonica.
      4. I servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica non devono contenere messaggi subliminali.

Art. 5.
(Volgarità, indecenza, convinzioni morali, civili e religiose, dignità della persona, sicurezza e salute).

      1. Le informazioni o prestazioni di servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica sono destinate ai maggiori di 18 anni, salvo quanto disposto dall'articolo 7.
      2. Le informazioni o prestazioni di servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica non devono offendere la dignità della persona, evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, esaltare alcuna forma di violenza, offendere convinzioni religiose ed ideali, indurre a comportamenti discriminatori o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni né pregiudizio all'autodeterminazione economica.
      3. Le informazioni o prestazioni di servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica non devono indurre l'utente all'uso di bevande alcooliche, tabacco stupefacenti e farmaci.
      4. Le informazioni o prestazioni di servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica non devono comunque presentare forme e contenuti a carattere erotico, pornografico od osceno.

Art. 6.
(Riservatezza).

      1. Le informazioni o prestazioni dei servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica non devono violare la riservatezza dell'utente e sono strutturate in modo da evitare l'invasione della sfera privata dell'utente stesso.

 

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      2. Le informazioni personali, compresi nomi ed indirizzi, raccolte attraverso i servizi non possono essere utilizzate se non per finalità strettamente connesse al servizio fornito, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 7.
(Servizi rivolti ai minori).

      1. Le informazioni o prestazioni di servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica destinate ai minori non devono:

          a) avere contenuti che possano danneggiarli psichicamente o moralmente o rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla loro salute, sicurezza e crescita;

          b) abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza e del loro senso di lealtà;

          c) far leva sui loro bisogni di affetto e protezione.

      2. In particolare, fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 6, le informazioni o prestazioni di cui alla presente legge non devono:

          a) indurre a violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;

          b) indurre a compiere azioni, od esporsi a situazioni pericolose;

          c) invitare a ripetere la chiamata allo stesso o ad altri servizi di connessione ad INTERNET a tariffazione specifica.

Art. 8.
(Inabili).

      1. I fornitori di informazioni o prestazioni di servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica non devono approfittare della situazione di persone che, anche se non interdette o inabilitate, si trovino nello stato, pur se temporaneo,

 

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di infermità o deficienza fisica, o che risultino portatori di handicap o per altro motivo psichicamente vulnerabili.

Art. 9.
(Messaggio di presentazione).

      1. Tutte le informazioni o prestazioni di servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica sono precedute da un messaggio di presentazione della durata massima di venti secondi, che deve contenere i seguenti dati informativi:

          a) denominazione, tipologia e contenuti delle informazioni o prestazioni da fruire, con precisazione della fascia di età, cui le stesse sono rivolte;

          b) centro servizi o fornitore delle informazioni o prestazioni;

          c) costo delle informazioni o prestazioni al minuto più IVA;

          d) durata massima delle informazioni o prestazioni.

      2. Oltre ai dati di cui al comma 1, ed in immediato seguito alla loro esposizione, il messaggio di presentazione deve comunque contenere nell'avvertenza che, decorsi cinque secondi dal termine dell'avvertenza medesima, l'utente che si mantenga ancora in comunicazione manifesta la sua volontà di fruire dell'informazione o prestazione prescelta, a meno che, come manifestazione di opposta volontà, egli, entro lo stesso tempo di cinque secondi, non ponga termine alla comunicazione.

Art. 10.
(Facoltà dell'utente).

      1. È in facoltà dell'utente, che intenda disattivare i servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica di nuova attivazione, di rinunciarvi con richiesta scritta indirizzata al concessionario della rete, senza sopportare alcun

 

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costo od onere, nel caso di disabilitazione permanente.
      2. È cura del concessionario della rete dare adeguata informativa all'utenza, tramite avvisi a mezzo stampa e messaggi da inserire nella bolletta telefonica, circa le modalità di adesione alla disabilitazione contrattuale di cui al comma 1.

Art. 12.
(Inserti pubblicitari).

      1. Le informazioni o prestazioni dei servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica non possono ospitare inserti pubblicitari.

Art. 13.
(Consulenze).

      1. I servizi che offrono informazioni o consulenze, citando opinioni di esperti o specialisti, o comunque basandosi sulla autorevolezza di dette opinioni, indicano chiaramente, all'inizio del servizio, l'identità, la qualifica professionale, l'iscrizione all'ordine professionale, ove prevista da specifiche norme e l'eventuale carica ricoperta dall'esperto o specialista. Tale indicazione è comunque fornita nel rispetto delle norme deontologiche che vietano, per alcune categorie di professionisti, qualsiasi forma di pubblicità.
      2. I servizi di consulenza avvertono l'utente di non agire sulla base della consulenza senza aver prima consultato un operatore professionale qualificato nell'ambito della disciplina oggetto della consulenza medesima.
      3. Ogni servizio di consulenza è fornito secondo le modalità e con il rigore che riflettano la serietà della disciplina oggetto della consulenza. Nel caso di servizi di consulenza medica, in particolare, il servizio non deve contenere descrizioni esplicite o riferimenti impliciti che possano eccitare desideri sessuali o fare apparire superflua la consultazione del medico ed i trattamenti curativi eventuali.

 

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Art. 14.
(Servizi per la raccolta di fondi).

      1. È fatto divieto di fornire al pubblico servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica finalizzati alla raccolta di fondi a qualunque titolo, realizzata attraverso la contabilizzazione di scatti telefonici.

Art. 15.
(Vendita di beni e servizi).

      1. In assenza di una normativa specifica, è vietata l'attività di commercializzazione di beni o servizi svolta esclusivamente attraverso servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica.
      2. In ogni caso, il pagamento del prezzo dei beni o servizi, prenotati attraverso l'utilizzo dei servizi suddetti non può essere realizzato mediante contabilizzazione di scatti telefonici.

Art. 16.
(Offerta di lavoro).

      1. Prima di attivare i servizi di cui alla presente legge che promuovano opportunità di lavoro, il centro servizi si assicura preventivamente che, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto, la fornitura del servizio non implichi una violazione della disciplina sul collocamento dei prestatori di lavoro.
      2. I servizi che offrono informazioni su attività di formazione professionale o corsi di istruzione, hanno l'obbligo di:

          a) non formulare promesse o previsioni irragionevoli di futuro impiego o di futura remunerazione nei confronti degli utenti che richiedono le informazioni;

          b) comunicare con chiarezza la durata effettiva dei corsi, il loro costo complessivo, l'eventuale necessità per l'utente di acquistare materiale di supporto per

 

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seguire i corsi con profitto, il livello di istruzione o la qualifica professionale richiesta e, ove prescritto dalla legge, il rilascio di attestati di frequenza.

Art. 17.
(Pubblicità nei servizi).

      1. Ai messaggi pubblicitari riguardanti i servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica, ivi compresi quelli internazionali, da chiunque effettuati, si applicano le norme e le limitazioni di cui alla vigente legislazione in materia di pubblicità di beni o servizi.
      2. La pubblicità relativa alle informazioni o prestazioni dei servizi di cui al comma 1, da chiunque eseguita e qualunque sia il mezzo utilizzato, non deve contenere elementi offensivi per la dignità delle persone, evocanti discriminazioni razziali, di sesso o di nazionalità, offensivi di convinzioni religiose ed ideali. La pubblicità, inoltre, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente. Essa evita ambiguità ed omissioni che possano indurre in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche ed al prezzo.
      3. In ogni caso, qualunque sia il mezzo utilizzato, la pubblicità deve riportare in modo chiaro, facilmente percepibile, inequivocabile e disposto orizzontalmente, nel caso di citazioni visive:

          a) la natura del servizio, la durata massima e gli eventuali divieti per i minori;

          b) il costo del servizio al minuto più IVA;

          c) l'identità del fornitore del servizio completa di ragione sociale, sede ed indirizzo in Italia;

          d) nel caso di servizi di chat-lines, la pubblicità indica anche un numero di telefono a cui l'utente può rivolgersi per qualsiasi evenienza.

 

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      4. Restano ferme, con riferimento alla pubblicità radiotelevisiva, le disposizioni recate dal testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
      5. Qualora le informazioni o prestazioni sono pubblicizzate su mezzi destinati espressamente a bambini o adolescenti, tale pubblicità deve essere conforme alle disposizioni di cui all'articolo 7.
      6. La pubblicità relativa a servizi che offrono informazioni o consulenze deve indicare chiaramente la qualifica professionale dell'esperto o esperti o della organizzazione responsabile delle informazioni o della consulenza, salvo che ciò non sia vietato dalle norme che disciplinano la pubblicità di categorie professionali e dei loro aderenti.

Art. 18.
(Responsabilità).

      1. I fornitori di informazioni o prestazioni e i gestori dei centri servizi sono responsabili del contenuto e delle modalità di erogazione dei servizi medesimi.
      2. Il concessionario della rete assume esclusivamente le responsabilità connesse all'attivazione e alla disattivazione delle linee dei servizi e al trasporto delle informazioni ed alla contabilizzazione sul contatore di utente.

Art. 19.
(Reclami).

      1. In caso di reclamo motivato, presentato in forma scritta da parte di un utente che faccia riferimento ad un servizio di connessione ad INTERNET a tariffazione specifica esattamente individuato o individuabile dal concesssionario della rete, quest'ultimo deve, entro trenta giorni, sentito anche, per le vie brevi, il fornitore di informazioni o il centro servizi interessato, fornire spiegazioni scritte, indicando con

 

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chiarezza tutti i motivi che giustificano l'addebito riferito al servizio suddetto oggetto di reclamo.

Art. 20.
(Attività di vigilanza).

      1. L'attività di vigilanza è svolta dal Ministero delle comunicazioni che ha il compito di effettuare azioni di monitoraggio sull'effettivo buon andamento dei servizi, nel rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dalla normativa vigente.
      2. Nel caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, il Ministero delle comunicazioni contesta gli addebiti al centro servizi o al fornitore di informazioni, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Decorso tale termine, o quando le giustificazioni risultino inadeguate, il Ministero delle comunicazioni commina le sanzioni previste dall'articolo 21, dandone comunicazione al concessionario della rete e motivando il provvedimento adottato anche in ordine alle giustificazioni addotte.
      3. Qualora le violazioni riguardino fatti che coinvolgano le competenze degli altri organismi, il Ministero delle comunicazioni ne dà tempestiva comunicazione agli organismi medesimi.

Art. 21.
(Sanzioni).

      1. Fermi restando gli effetti derivanti da inadempimento del contratto disciplinante i rapporti fra il concessionario della rete e il gestore del centro servizi o il fornitore di informazioni, nell'ipotesi di violazione delle norme della presente legge possono essere irrogate le seguenti sanzioni:

          a) diffida a far cessare, entro il termine assegnato dal Ministero delle comunicazioni, il comportamento illegittimo

 

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rilevato su un servizio e a non ripeterlo su altro servizio;

          b) sospensione dell'accesso alla rete del concessionario, per un periodo minimo di un mese fino ad un massimo di sei mesi, da irrogarsi al soggetto già diffidato e recidivo;

          c) disattivazione definitiva dell'accesso nei casi più gravi.

      2. Il concessionario della rete è tenuto a dare tempestiva applicazione alle sanzioni predette.

Art. 22.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.